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Servizi Patenti

Il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione


RINNOVO PATENTE

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(visita medica in sede)

Occorre:

  • patente ( se già scaduta altro idoneo documento di identità)
  • codice fiscale
  • 1 foto (si può fare direttamente in sede da noi senza perdite di tempo alla ricerca di macchinette automatiche!)
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno

RINNOVO PATENTE scaduta da più di 5 anni – Esperimento di guida

Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare.

A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova.

L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta.

In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato.

La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Occorre:

  • patente di guida
  • documento di identità
  • codice fiscale
  • 2 fototessera
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno, ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi (la visita medica si effettua direttamente nella nostra sede) – nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione medica locale:
  • situazioni cliniche che possono far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
  • patenti speciali
  • patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età.

RINNOVO e conversione del vecchio CIG (certificato idoneità guida dei ciclomotori) con la patente AM

Occorre:

  • C.I.G, 2 foto
  • carta d’identità, codice fiscale, ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi (la visita medica si effettua direttamente nella nostra sede), per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno

DUPLICATO PATENTE

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DUPLICATO PATENTE PER DECLASSAMENTO/ RICLASSIFICAZIONE

Il declassamento patente – chiamato tecnicamente riclassificazione – è un procedimento con il quale la patente viene sostituita con una di categoria diversa. Generalmente viene chiesto per i motivi seguenti:

  • passaggio da patente normale a patente speciale e viceversa
  • rinuncia ad una patente superiore (C/CE o D/DE)
  • raggiungimento dei limiti di età per la patente D/DE si rammenta che il rinnovo delle patenti superiori ha una cadenza molto diversa da quello della patente B, e dipende principalmente dalla tua età.

Per quanto riguarda la patente C:

  • ogni 5 anni fino ai 65 anni;
  • ogni 2 anni dopo i 65 anni ma in questo caso il rinnovo si effettua presso la Commissione Medica Locale.

Non c’è un’età massima fissata per la patente C (anche se il medico dovrà comunque confermare la tua abilità alla guida) ma esiste per la patente di categoria CE.

Per quanto riguarda la patente C-E: Dopo i 65 e fino ai 68 anni, se vuoi condurre autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate con la patente C o C+E, dovrai procedere con il rinnovo patente ogni anno presso la Commissione Medica Locale (CML).

In ogni caso, dopo i 65 anni dovrai rinnovare la tua patente in Commissione Medica Locale anche se non hai la necessità di guidare questi mezzi.

La differenza sta nelle tempistiche: ogni 2 anni per la patente C e ogni anno fino ai 68 per la patente CE, che poi si declassa a C.

Per quanto riguarda la patente D/D-E: La patente D deve essere rinnovata ogni 5 anni fino a 60 anni di età, successivamente ogni anno presso la Commissione Medica Locale fino ai 68 anni;

dopo non è più possibile guidare autobus e la patente D viene declassata.

Occorre:

  • patente
  • documento di identità
  • ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi (la visita medica si effettua direttamente nella nostra sede)
  • codice fiscale
  • 2 fototessere
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno

DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE

Occorre:

  • denuncia in originale
  • permesso provvisorio alla guida
  • codice fiscale
  • carta di identità
  • 1 fototessera se si effettua anche la visita medica per il rinnovo contestuale della patente, oppure 2 fototessere ( di cui 1 autenticata)
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.

DUPLICATO PER DETERIORAMENTO

Occorre:

  • patente vecchia
  • documento di identità
  • codice fiscale
  • 2 fototessera (di cui una autenticata)
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno

DUPLICATO KA/B PER SMARRIMENTO O FURTO

Occorre:

  • patente
  • denuncia in originale
  • codice fiscale
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno


DUPLICATO PATENTE PER RINNOVO CQC

Occorre:

  • patente/CQC
  • attestato di frequenza del corso di formazione per il conseguimento della CQC
  • 2 fototessera
  • codice fiscale
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.


RINNOVO KA/B

Occorre:

  • patente
  • CAP
  • ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi (la visita medica si effettua direttamente nella nostra sede)
  • 1 fototessera per visita medica ( visita medica in sede)

CAMBIO DATI ANAGRAFICI PATENTE

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Occorre:

  • modello certificazione sostitutiva
  • carta di identità aggiornata con nuovi dati
  • codice fiscale
  • patente di guida
  • 1 fototessera se si effettua anche la visita medica per il rinnovo contestuale della patente, oppure 2 fototessera ( di cui 1 autenticata)
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno

RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

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Occorre:

  • patente
  • codice fiscale
  • 2 foto di cui 1 autenticata
  • Patente posseduta in corso di validità in visione ; Nella richiesta deve essere specificato la convenzione internazionale di riferimento: Convenzione di Ginevra – validità patente internazionale 1 anno; Convenzione di Vienna – validità patente internazionale 3 anni.


É possibile verificare la convenzione del Paese di destinazione sul sito http://www.viaggiaresicuri.it/home


Permesso provvisiorio di guida per visita in Commissione medica locale – CML

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Occorre:

  • patente (se ancora in corso di validità o altro idoneo documento di identità)
  • codice fiscale
  • ricevuta di prenotazione della visita medica presso CML
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno

CARTA TACHIGRAFICA – PRIMO RILASCIO E RINNOVO

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Occorre:

  • patente
  • carta tachigrafica (se si tratta di rinnovo),
  • documento di identità
  • codice fiscale
  • 2 fototessera
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.

CONVERSIONI

CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA

Occorre:

  • patente estera di guida in originale
  • carta di identità
  • codice fiscale
  • ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi (la visita medica si effettua direttamente nella nostra sede)
  • 2 fototessere
  • certificato anamnestico del medico di base
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.

Per i titolari di patente di guida non comunitaria è possibile effettuare la conversione della patente senza esami solo se residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (circolare MIT prot. n. 47905/23.18.01 del 28/05/2010).


Per i residenti in Italia da più di quattro anni, si potrà procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto se il titolare accetta di sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida. N.B: ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.


In questi casi, occorre inoltre:

  • storico anagrafico
  • residenza e la traduzione ufficiale della patente estera, che può essere effettuata da:
  • rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente
  • rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica)
  • traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio.
  • La traduzione è richiesta per Albania, Algeria, Brasile, Libano, Macedonia, Marocco, Taiwan (solo presso il Consolato con visto Prefettura), Tunisia, Turchia (senza visto Prefettura) e Ucraina; certificazione di autenticità dell’Ambasciata con visto Prefettura: solo per Argentina, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Libano e Moldova (senza visto Prefettura).
  • N.B: per Brasile ed Ucraina la certificazione di autenticità sarà richiesta dall’U.M.C. all’Ambasciata. Stati non comunitari che rilasciano patenti che possono essere convertite La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:


  • ELENCO DEGLI STATI (non appartenenti all’Unione europea/Spazio economico europeo) LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA: ALBANIA (fino al 12 luglio 2026) ALGERIA ARGENTINA FILIPPINE GIAPPONE LIBANO MACEDONIA MAROCCO MOLDAVIA PRINCIPATO DI MONACO REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a patenti rilasciate in Gran Bretagna – Irlanda del Nord – Gibilterra – Baliato di Guernsey – Isola di Man – Baliato di Jersey) (fino al 30/03/2028) REPUBBLICA DI COREA REPUBBLICA DI SAN MARINO SVIZZERA (fino al 12/06/2026) TAIWAN TUNISIA TURCHIA UCRAINA (fino al 24/01/2027)


Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione (verranno accettate solamente modelli di patente extracomunitarie previste dai relativi accordi di reciprocità).


ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI Canada: personale diplomatico e consolare Cile: diplomatici e loro familiari Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari

CONVERSIONE CQC

Occorre:

  • CQC card o patente estera di guida in originale
  • carta di identità
  • codice fiscale
  • 2foto
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.

NB: Non è possibile convertire la CQC rilasciata da uno stato non appartenente alla UE o SEE salvo specifico accordo internazionale di reciprocità.


CONVERSIONE PATENTE MILITARE

La conversione della patente militare o di altri corpi nella corrispondente patente civile può essere richiesta durante il servizio oppure entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

Occorre:

  • carta di identità
  • codice fiscale
  • 2 foto
  • ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi (la visita medica si effettua direttamente nella nostra sede), inoltre
  • Per i militari congedati o cessati dal servizio: Allegato N: dichiarazione del comando militare che ha rilasciato la patente in originale; per chi era di grado non “ufficiale”: foglio di congedo originale in visione e relativa fotocopia oppure autocertificazione contenente le stesse informazioni del documento originale.
  • Per chi era di grado “ufficiale”: fotocopia dello stato di servizio oppure autocertificazione contenente le stesse informazioni del documento originale
  • Per i militari in servizio: dichiarazione di servizio rilasciata dal comando militare di appartenenza ,patente militare posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro, attestazione del comando che ha rilasciato la patente militare con le informazioni sul tipo di veicolo utilizzato per l’esame: queste informazioni sono necessarie per individuare la corretta categoria di patente civile corrispondente a quella militare da convertire. Le caratteristiche dei veicoli devono soddisfare i criteri minimi dei veicoli per la prova di guida per le diverse categorie di patente indicati nel decreto 18 aprile 2011 n.59 (allegato II, punto5.2)



ALTRI SERVIZI

ATTESTATO PATENTE PER ESTERO

Occorre:

  • patente
  • codice fiscale
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno
ATTESTAZIONE DI POSSESSO CQC

Occorre:

  • patente/CQC
  • codice fiscale
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.
PRENOTAZIONE ESAME C.Q.C.

Occorre:

  • attestato di frequenza del corso di formazione per il conseguimento della CQC
  • 2 fototessera

codice fiscale

  • patente
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.
PRENOTAZIONE ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE PER AZZERAMENTO PUNTEGGIO E CUMULO INFRAZIONI

La domanda per essere ammessi all’esame di Revisione Patente può essere presentata ESCLUSIVAMENTE se il relativo PROVVEDIMENTO risulti già emanato dall’UMC che ha attivato il procedimento. Il solo AZZERAMENTO (o il cumulo infrazioni), pervenuto con posta ordinaria o visualizzato sul “PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA”, NON CONSENTE la prenotazione e l’effettuazione dell’esame.

Occorre:

  • certificato medico (se prescritto)
  • copia del provvedimento di revisione della patente
  • patente in originale o notifica del ritiro patente originale e copia di documento di identità in corso di validità
  • codice fiscale
  • per i cittadini extracomunitari carta o permesso di soggiorno.

Se la patente risulta scaduta:

  • ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi (visita medica in sede),
  • Per coloro che risultano destinatari di provvedimenti ex art. 128 CdS il certificato medico deve essere rilasciato da una CML – Commissione medica locale (con data non anteriore a 6 mesi): documentazione e versamenti per la visita medica
  • Per l’ufficio di Roma l’esame di teoria si svolge presso la sede di Roma Laurentina.

Per l’esame Guida occorre:

  • Patente di guida, in caso di avvenuta sospensione e/o ritiro del titolo di guida
  • ordinanza con relativa notifica ed eventuale foglio rosa;
  • autoveicolo, anche non munito di doppi comandi, con almeno tre posti compreso il conducente, munito di cambio meccanico
  • carta di circolazione del veicolo con revisione regolare e certificato assicurativo in corso di validità
  • accompagnatore con funzione di istruttore, in possesso di patente di guida da almeno 10 anni della categoria prevista per l’esame o superiore, ed età non superiore a 65 anni, ai sensi dell’art. 122, comma 2 CdS;
  • Nel caso il veicolo non risulti di proprietà allegare autorizzazione (in carta semplice) del proprietario all’utilizzo del veicolo per lo svolgimento dell’esame di guida, e fotocopia del documento di identità del proprietario.


NB: se la patente è sospesa a tempo indeterminato, per l’esame occorre NULLA-OSTA da richiedere allo sport. “incidenti”.

Con noi è possibile richiedere sia il servizio per l’accompagnamento all’esame da parte di un nostro istruttore qualificato sia l’accompagnamento e la disponibilità di un nostro autoveicolo munito di doppi comandi.


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