Indirizzo
Via Bitonto, 31 - 33, 00133 Roma RM
Orari di lavoro
Lun - Ven: 9:30 - 13:00 & 16:00 - 20:00
Sab: 9:30 - 12.00
Dom: CHIUSO
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Autoscuola Arcacci
Corsi
Effettuiamo corsi di scuola guida per tutte le categorie di patente : AM – B – C – D – E – B SPECIALE ( per portatori d handicap ) , corsi per conseguimento e rinnovo della CQC merci/persone , corsi per la GUIDA ANTICIPATA, conseguimento e rinnovo del CAP A/B, corsi di guida SPECIALI PERSONALIZZATI (corsi mirati per persone già patentate ma che per motivi di insicurezza personale o per traumi emotivi post-incidente stradale , abbiano intenzione di rimettersi alla guida), pista per esami moto , corsi per RECUPERO PUNTI della patente , corsi per la REVISIONE della PATENTE . Disponiamo di un vasto parco automezzi , per tutte le tipologie di patenti.
L’ aula multimediale è attrezzata con numerose postazioni PC in rete per favorire e facilitare le esercitazioni e ridurre i tempi di apprendimento, con possibilità di supporto audio in 3 lingue , video-lezioni e possibilità di controllo remoto delle schede svolte a casa dagli allievi.
La patente A1 si può conseguire a partire dai 16 anni di età sostenendo un esame di teoria (identico alla patente B) e uno di guida.
La patente A1 permette di condurre:
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio aggiungendo 20 minuti al tempo massimo.
La patente AM si può conseguire a partire dai 14 anni di età sostenendo un esame di teoria e uno di guida.
La patente AM permette di condurre senza passeggero fino ai 16 anni:
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio aggiungendo 20 minuti al tempo massimo.
La patente A2 si può conseguire a partire dai 18 anni di età sostenendo un esame di teoria (solo se non hai conseguito alcuna patente di guida) e uno di guida.
La patente A2 permette di condurre:
La patente A si può conseguire a partire dai 20 anni di età se si è titolari della cat. A2 da almeno 2 anni, altrimenti 24 anni, sostenendo un esame di teoria (solo se non hai conseguito alcuna patente di guida) e uno di guida.
La patente A permette di condurre:
La patente B si può conseguire a partire dai 18 anni di età sostenendo un esame di teoria ( se non ha conseguito la patente A1) e uno di guida.
La patente B permette di condurre:
Esame patente B
Se possiedi la patente A dovrai sostenere solo l’esame di guida.
Grazie alla nuova LIM e ai nostri sistemi didattici all’avanguardia ti prepareremo al superamento dell’esame di teoria nel più breve tempo possibile.
Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio e aggiungendo 20 minuti al tempo massimo.
Per un anno dal conseguimento della patente B non potrai guidare autoveicoli con rapporto peso/potenza superiore a 55 kw/t con un max di 70 kW.
Si tratta di una estensione della patente B bisogna sostenere un esame di guida .
Consente di condurre autovetture trainanti un rimorchio superiore a 750 kg purché la massa complessiva di veicolo e rimorchio sia di max 4250 kg.
Si può conseguire insieme alla patente B senza avviare due iscrizioni separate e senza dover pagare due volte!!
La Patente BE si può conseguire a partire dai 18 anni e devi aver conseguito la patente B.
La patente BE consente di guidare complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 4250 kg per il trasporto di non più di 8 persone oltre il conducente. La massa massima del complesso non deve superare 7000 kg. Per conseguire la patente BE dovrai sostenere un esame di guida.
La Patente BS, o patente speciale, consente la guida di autovetture modificate a seconda della propria disabilità.
Per ottenere l’idoneità, il diversamente abile deve sottoporsi ad una visita medica presso l’apposita Commissione Medica Locale che verrà prenotata presso i nostri uffici.
La patente BS si può conseguire sostenendo un esame di teoria e uno di guida.
La patente C si può conseguire a partire dai 18 anni di età sostenendo un esame di teoria e uno di guida.
La patente C permette di condurre:
Per condurre autocarri in modo professionale, oltre alla patente C si deve conseguire la C.Q.C.(Carta di Qualificazione del Conducente) trasporto merci.
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.
La patente CE permette di condurre:
Per condurre autotreni in modo professionale, oltre alla patente CE si deve conseguire la Carta di Qualificazione del Conducente) trasporto merci.
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.
La patente D si può conseguire a partire dai 24 anni di età sostenendo un esame di teoria e uno di guida.
La patente D permette di condurre:
Per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente e per gli scuolabus, occorre in più la C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) trasporto persone.
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.
La patente DE si può conseguire a partire dai 24 anni di età dopo aver conseguito la patente D.
La patente DE permette di condurre:
Per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente e per gli scuolabus, occorre in più la C.Q.C. (Carta di Qualificazione Professionale) persone.
Esame patente DE
Se hai conseguito la patente D prima del 01/03/2015,la prova pratica dura almeno 45 minuti durante i quali dovrai dimostrare di saper rispondere al alcune domande teoriche riguardanti il traino dei rimorchi e una corretta abilità nelle capacità e nei comportamenti alla guida del veicolo interessato e verrai valutato su:
Se hai conseguito la patente D dopo il 02/03/2015,la prova pratica dura almeno 45 minuti durante i quali dovrai dimostrare una corretta abilità nelle capacità e nei comportamenti alla guida del veicolo interessato e verrai valutato su:
Per chi non ha la cittadinanza italiana è possibile effettuare l’esame di teoria con il supporto audio. Per chi è affetto da DSA è possibile effettuare l’esame con il supporto audio aggiungendo 10 minuti al tempo massimo.
Si organizzano corsi per il conseguimento del CAP A e del CAP B Si ricorda che per partecipare al corso è necessario:
I certificati CAP A e CAP B sono Certificati di Abilitazione Professionale obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture destinati al trasporto pubblico di persone. Più precisamente:
Al fine di essere ammessi all’esame per il certificato professionale CAP A è necessario essere in possesso di patente A, A2 o A1 mentre per l’ammissione al certificato professionale CAP B è richiesta la patente B o B1.
Il titolare di certificato professionale CAP B può guidare i motoveicoli a servizio di piazza per i quali sarebbe sufficiente essere in possesso del certificato professionale CAP A . Il CAP è valido 5 anni.
A decorrere dal 5.4.2008, a tutti coloro che sono titolari CAP B , oltre ai punti della patente di guida posseduta, sono attribuiti 20 punti; vengono sottratti punti da questa abilitazione solo in occasione di infrazioni commesse durante l’esercizio della professione cioè durante il servizio taxi o il servizio NCC.
Per chi possiede sia la CQC sia il CAP B, il punteggio attribuito è unico e su di esso vanno sottratti i punti decurtati in occasioni di violazioni commesse alla guida di tutti i veicoli che richiedono il possesso di tali documenti.
Il meccanismo di decurtazione dei punti sulla CQC è identico a quello della decurtazione dei punti sulla patente, tutte le procedure di gestione dei punti sulla patente si applicano anche ai punti del CAP B.
Si organizzano corsi di:
La Carta di Qualificazione del Conducente cioè la cosiddetta “CQC” è stata introdotta con la direttiva n.2003/59/CE e recepita in Italia con il D.lgs n.286 del 21 novembre 2005, questo è un documento abilitativo, che si aggiunge alla patente, necessario per guidare a livello professionale veicoli che richiedono le patenti superiori.
La presente direttiva si applica all’attività di guida:
a) dei cittadini di uno Stato membro;
b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa che effettuano trasporti su strada all’interno dell’Unione, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo di:
– veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E;
– veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E, Deroghe
– la presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di abilitazione professionale (CAP), purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente. Con riguardo al primo comma, lettera.
h) la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un’altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine.
i) utilizzati o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing. Inoltre la presente direttiva non si applica qualora ricorrano tutte le circostanze seguenti:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare la propria impresa;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; c) gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.
Si organizzano corsi di:
La Carta di Qualificazione del Conducente cioè la cosiddetta “CQC” è stata introdotta con la direttiva n.2003/59/CE e recepita in Italia con il D.lgs n.286 del 21 novembre 2005, questo è un documento abilitativo, che si aggiunge alla patente, necessario per guidare a livello professionale veicoli che richiedono le patenti superiori.
La presente direttiva si applica all’attività di guida:
a) dei cittadini di uno Stato membro;
b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa che effettuano trasporti su strada all’interno dell’Unione, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo di:
– veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E;
– veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E.
Deroghe:
– la presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di abilitazione professionale (CAP), purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.
h) la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un’altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine.
i) utilizzati o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
Inoltre la presente direttiva non si applica qualora ricorrano tutte le circostanze seguenti:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare la propria impresa;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.
Ogni titolare di patente ha in dotazione 20 punti.
Se si commettono infrazioni al codice stradale di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione è prevista la decurtazione di un certo numero di punti.
Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente (revisione).
il corso rivolto ai titolari di patente di macrocategoria A e B dura 12 ore e permette di riottenere 6 punti;
il corso rivolto ai titolari di patente di macrocategoria C, D, CE, DE, KA e KB dura 18 ore e permette di riottenere 9 punti;
il corso rivolto ai titolari di CQC dura 20 ore e permette di riottenere 20 punti.
Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza al corso.
COSA OCCORRE PER POTER PARTECIPARE:
DA RICORDARE:
Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti. Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi.
Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 06/45775962. Chi commette più infrazioni in una volta sola, può perdere al massimo 15 punti, purché un’infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente.
È la comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, e che autorizza alla frequenza di un corso di recupero.
PUNTEGGIO PER NEOPATENTATI
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella allegata all’art. 126 bis, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.
DOPPIO PUNTEGGIO PER I CONDUCENTI PROFESSIONALI
Il sistema della decurtazione dei punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui sono obbligatorie tali abilitazioni e nell’esercizio dell’attività professionale.
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